TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 213.
(Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).

Art. 213.
(Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).

      1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è costituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

      Identico.

          a) manutenzione degli immobili;

          b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

          c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

      2. Al Fondo speciale affluiscono:

          a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;


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          b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Detti contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

      3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al presente articolo.